Superato il periodo di prova, la conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantita fino al quarantacinquesimo giorno di calendario, salva l’eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale.
Il periodo relativo alla conservazione del posto di lavoro è da considerarsi nell’anno civile (1 gen.- 31 dic.).
Ai lavoratori assenti per malattia, il datore di lavoro corrisponderà le seguenti indennità:
Le indennità vengono corrisposte escludendo la giornata di riposo settimanale e includendo la quota vitto ed alloggio, nel caso in cui il lavoratore non risieda presso il domicilio del datore di lavoro.
Per i primi tre giorni di malattia, l’indennità è a carico del datore di lavoro; per il restante periodo provvede l’Ebilcoba, sempre che i datori di lavoro abbiano versato all’ Ente almeno 12 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati per il pagamento dell’indennità di malattia, anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello attualmente dipendente che ha diritto all'indennità.
Le assenze per malattia devono essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 20, co. 2.
La malattia avvenuta in periodo di prova o di preavviso non sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia insorta durante il periodo di ferie.