Si applicano le norme di legge vigente. In particolare è vietato adibire al lavoro le donne:
Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corsodel rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Dall’inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non sono ritenutevalide le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice se non ratificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.