Le retribuzioni minime e i valori convenzionali del vitto edell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati in misura pari all’80% della variazione del costo dellavita per le famiglie di impiegati ed operai rilevatedall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Le variazioni determinate aisensi del comma precedente avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.