Calcolo della Retribuzione e Aggiornamenti nel Contratto di Lavoro Domestico
Questo articolo del CCNL per il Lavoro Domestico stabilisce il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera come 1/26 della retribuzione mensile e definisce l'interpretazione di "giorni di calendario" e "giorni lavorativi" per il calcolo di malattie e ferie.
Inoltre, chiarisce il trattamento delle frazioni di anno e mese e definisce la "retribuzione globale di fatto". Include un aggiornamento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi al livello BS e proporzionalmente per altri livelli, oltre a stabilire l'obbligo dei contributi di assistenza contrattuale a partire dalla stessa data.
Chiarimenti a verbale
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
Risposte a domande comuni
Per "retribuzione globale di fatto" si intende la retribuzione comprensiva di tutte le indennità previste dalle tabelle allegate al contratto, inclusi vitto e alloggio. L'aggiornamento dei minimi retributivi, comprensivo degli aumenti pattuiti, viene effettuato a partire dal 1° gennaio 2021, con un incremento specifico di euro 12,00 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, e in misura proporzionale per gli altri livelli o tabelle.
Nel contesto del CCNL domestico, quando si usa l'espressione "giorni di calendario" si intendono i trentesimi della mensilità, come ad esempio nel caso di malattia. Invece, quando si parla di "giorni lavorativi", si fanno riferimento ai ventiseiesimi della mensilità, come ad esempio nel caso delle ferie.
La retribuzione giornaliera nel settore domestico si calcola determinando 1/26 della retribuzione mensile. Per esempio, si moltiplica la paga oraria per il numero di ore lavorate nella settimana, poi per 52 (settimane in un anno), si divide per 12 (mesi in un anno) e infine si divide per 26, ottenendo così 1/26 della retribuzione mensile.
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