Contributi di Assistenza Contrattuale nel Lavoro Domestico
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce la raccolta di contributi di assistenza contrattuale per supportare la realizzazione delle disposizioni contrattuali e il funzionamento degli organismi paritetici. Tali contributi, obbligatori per datori di lavoro e lavoratori, saranno riscossi tramite un Istituto previdenziale o assistenziale secondo la legge e la normativa vigente.
La misura del contributo è fissata a 0,06 euro orari, con 0,02 euro a carico del lavoratore. La parte del contributo a carico del datore di lavoro è considerata retributiva e inclusa nel calcolo del costo per il rinnovo contrattuale, con effetto dal 1° luglio 2007. Questa misura assicura finanziamenti adeguati per le attività sindacali e di assistenza nel settore domestico.
Art.53 Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli art. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
Risposte a domande comuni
I contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva. Questo è stato preso in considerazione nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
Sia i datori di lavoro che i dipendenti sono tenuti al versamento dei contributi di assistenza contrattuale. La misura oraria del contributo è di euro 0,06, di cui 0,02 euro a carico del lavoratore e il resto a carico del datore di lavoro.
I contributi di assistenza contrattuale nel settore domestico vengono raccolti tramite un istituto previdenziale o assistenziale, secondo quanto stabilito dalla legge del 4 giugno 1973, n. 311. L'esazione dei contributi avviene attraverso gli strumenti normativi previsti per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o mediante altre modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto.
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