Regolamentazioni per il Personale Assistenziale Notturno nel CCNL
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) specifica le condizioni di lavoro per il personale non infermieristico assunto per prestazioni assistenziali notturne, rivolte sia a soggetti autosufficienti che non autosufficienti.
Gli operatori inclusi in questo articolo sono categorizzati nei livelli B super, C super, o D super, a seconda delle loro qualifiche e del tipo di assistenza fornita. Per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 8.00, è prevista una retribuzione adeguata al livello di inquadramento.
Inoltre, per il personale non convivente si richiede la fornitura di cena, prima colazione e un alloggio adeguato. Il personale convivente deve ricevere un periodo di riposo di undici ore consecutive ogni 24 ore. Nonostante le prestazioni siano di carattere discontinuo, per il calcolo dei contributi viene considerato un orario convenzionale di otto ore al giorno.
L'assunzione e le modalità di servizio devono essere formalizzate in un documento firmato da entrambe le parti, dettagliando gli orari e la natura discontinua dell'assistenza.
Art.10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere. 4. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Risposte a domande comuni
Il personale non infermieristico assunto per prestazioni assistenziali notturne a favore di soggetti autosufficienti o non autosufficienti, e inquadrato rispettivamente nei livelli B super, C super o D super, riceve una retribuzione conforme alla tabella D allegata al contratto per le ore lavorate tra le 20.00 e le 8.00. Inoltre, per il personale non convivente, è obbligatorio fornire cena, prima colazione e un'adeguata sistemazione per la notte.
Al personale convivente che svolge prestazioni assistenziali notturne devono essere garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, secondo quanto stabilito dall'articolo in questione del CCNL domestico.
L'atto di assunzione per il personale assunto per prestazioni assistenziali notturne discontinue deve essere un documento scritto sottoscritto dalle parti e deve includere l'ora d'inizio e di cessazione dell'assistenza, oltre al carattere discontinuo della prestazione. Questo serve per chiarire le aspettative e gli obblighi sia del datore di lavoro che del dipendente.
Conosci quali sono i tuoi diritti e doveri come datore di lavoro domestico
Informati sui tuoi diritti e doveri come datore di lavoro domestico. Visita la nostra pagina dedicata per avere tutte le informazioni necessarie a garantire un rapporto di lavoro equo e rispettoso, assicurando un ambiente di lavoro sereno e produttivo per tutti.
Scopri di più