Destinazione delle Indennità e del Trattamento di Fine Rapporto in Caso di Morte del Lavoratore Domestico
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce le modalità di erogazione delle indennità di preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) in caso di morte del lavoratore.
Tali benefici devono essere corrisposti al coniuge sopravvissuto, ai figli o, in assenza di questi, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado che erano economicamente dipendenti dal lavoratore. Se tra gli aventi diritto non vi è accordo sulla ripartizione delle somme, questa sarà determinata in conformità alle norme di legge vigenti.
Qualora non ci siano superstiti tra i soggetti indicati, le indennità saranno assegnate secondo le disposizioni di successione testamentaria o legittima. Queste disposizioni garantiscono che i diritti maturati dal lavoratore domestico deceduto siano trasferiti ai suoi familiari o eredi legittimi, fornendo loro supporto finanziario nel momento del bisogno.
Art.42 Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
Risposte a domande comuni
In caso di morte del lavoratore domestico, le indennità di preavviso e il T.F.R. devono essere corrisposti al coniuge, ai figli, o, in loro assenza, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, a condizione che vivessero a carico del lavoratore al momento della sua morte.
Se non vi è accordo tra gli aventi diritto sulla ripartizione delle indennità e del T.F.R., la distribuzione deve avvenire secondo le norme di legge italiane sulla successione.
In assenza dei superstiti indicati (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), le indennità e il T.F.R. sono attribuiti secondo le norme della successione testamentaria e legittima, seguendo cioè le disposizioni del testamento del lavoratore, se presente, o altrimenti secondo le norme sulla successione legittima.
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