Gestione della Malattia nel Lavoro Domestico: Obblighi, Diritti e Retribuzione secondo il CCNL
L'articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico riguardante la malattia stabilisce procedure dettagliate e diritti per i lavoratori in caso di assenza per malattia. I lavoratori sono tenuti a notificare tempestivamente al datore di lavoro la loro assenza, salvo cause di forza maggiore, e a fornire il certificato medico entro tempi precisi.
Per i lavoratori conviventi, l'invio del certificato può essere omesso a meno che non sia richiesto esplicitamente. La normativa prevede inoltre la conservazione del posto di lavoro per periodi variabili in base all'anzianità di servizio, con estensioni specifiche per malattie oncologiche. Durante questi periodi, è garantita la retribuzione in percentuali variabili a seconda dei giorni di malattia.
Viene anche considerata la quota convenzionale sostitutiva per vitto e alloggio in certe condizioni. Queste disposizioni assicurano il sostegno ai lavoratori domestici durante i periodi di malattia, riflettendo un equilibrio tra le esigenze del lavoratore ammalato e gli obblighi verso il datore di lavoro.
Art.27 Malattia
1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Risposte a domande comuni
In caso di malattia, il lavoratore domestico deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro, a meno che non ci siano cause di forza maggiore o impedimenti oggettivi, entro l'orario di inizio del lavoro previsto dal contratto. Successivamente, deve fornire al datore di lavoro un certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia, che indichi la prognosi di inabilità al lavoro. Questo certificato deve essere consegnato o inviato tramite raccomandata entro due giorni dal suo rilascio.
Per i lavoratori conviventi non è generalmente necessario inviare il certificato medico, a meno che non venga espressamente richiesto dal datore di lavoro. Tuttavia, l'obbligo di inviare il certificato sussiste per i conviventi se la malattia si verifica durante le ferie o in periodi in cui il lavoratore non è presente nell'abitazione del datore di lavoro.
In caso di malattia, un lavoratore domestico, sia convivente che non convivente, ha diritto alla conservazione del posto per periodi che variano a seconda dell'anzianità: 10 giorni per un'anzianità fino a 6 mesi (superato il periodo di prova), 45 giorni per un'anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, e 180 giorni per un'anzianità oltre i 2 anni. Questi periodi possono essere aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall'ASL. Inoltre, durante questi periodi, il lavoratore ha diritto a una retribuzione che varia in base ai giorni di malattia: il 50% della retribuzione per i primi tre giorni e il 100% dalla quarta giornata in poi, con limiti complessivi di 8, 10, 15 giorni all'anno a seconda dell'anzianità.
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