Diritti alla Formazione Professionale nel CCNL
L'articolo 20 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) delinea i diritti dei lavoratori a tempo pieno e indeterminato in materia di formazione professionale. I dipendenti che abbiano almeno 6 mesi di anzianità presso il datore di lavoro possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per frequentare corsi specifici per collaboratori o assistenti familiari.
Tuttavia, qualora i corsi siano finanziati o riconosciuti dall'Ente bilaterale Ebincolf, il monte ore annuo dei permessi retribuiti sale a 64 ore. Questi permessi possono anche essere utilizzati per le attività formative necessarie al rinnovo dei titoli di soggiorno, con l'obbligo per i datori di lavoro di favorire la partecipazione dei lavoratori a corsi gestiti da Enti pubblici o riconosciuti dagli Enti bilaterali.
L'utilizzo dei permessi per queste finalità deve essere documentato, riportando gli orari delle attività formative svolte. Si sottolinea che i permessi devono essere utilizzati nel periodo annuale di maturazione e non è consentito il cumulo pluriennale. Questo articolo sancisce il diritto alla formazione continua dei lavoratori nel settore del lavoro domestico.
Art.20 Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
2. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.
3. Il monte ore annuo di cui al comma 1 potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L’utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate.
4. E’ esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione che devono essere usufruiti nel periodo annuale di maturazione.
Risposte a domande comuni
I lavoratori domestici a tempo pieno e indeterminato, con un'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per frequentare corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
Qualora i lavoratori soddisfino i requisiti indicati e partecipino a corsi di formazione finanziati o riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf, il monte ore annuo di permessi retribuiti previsto ammonta a 64 ore.
Sì, il monte ore annuo di permessi retribuiti può essere utilizzato anche per attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. I datori di lavoro sono incoraggiati a favorire la partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione specifici, gestiti da enti pubblici o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche a scopo di rinnovo dei titoli di soggiorno. L’utilizzo dei permessi per queste finalità deve essere supportato da documentazione appropriata.
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