Norme per la Presenza Notturna e Retribuzioni nel CCNL
L'articolo 11 del CCNl specifica le condizioni lavorative e retributive per il personale assunto con l'unico scopo di garantire la presenza notturna, definendo chiaramente gli orari notturni tra le 21.00 e le 8.00. Per tali ore, i lavoratori riceveranno una retribuzione secondo la tabella E, assicurando al contempo che al lavoratore sia garantito il riposo in un alloggio adeguato. Eventuali attività svolte al di fuori della semplice presenza saranno compensate separatamente, seguendo le norme previste per i lavoratori non conviventi, includendo le dovute maggiorazioni per il tempo lavorato.
Al di là delle ore notturne, viene definito un orario convenzionale di cinque ore al giorno per il calcolo dei contributi, a meno che non vengano svolte attività aggiuntive come specificato. L'accordo di assunzione deve essere documentato e firmato da entrambe le parti, per assicurare chiarezza e reciprocità nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
Art.11 Prestazioni esclusivamente di attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
4. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
Risposte a domande comuni
Al personale notturno viene corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al contratto quando la sua presenza è interamente compresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00. Questo sotto condizione che al lavoratore sia consentito il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
Se al personale notturno vengono richieste prestazioni diverse dalla semplice presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario. Invece, saranno retribuite aggiuntivamente in base alle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come indicato nella tabella C allegata al contratto, includendo le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato per tali prestazioni.
Ai fini del calcolo dei contributi, l'orario convenzionale di lavoro per il personale notturno è pari a cinque ore giornaliere, escluso il tempo retribuito aggiuntivamente per le prestazioni diverse dalla presenza notturna, come specificato nel secondo punto dell'articolo.
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