Sospensioni Extra Feriali e Retribuzione nel CCNL del Lavoro Domestico
L'articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativo al lavoro domestico tratta delle sospensioni extra feriali per esigenze del datore di lavoro.
Durante tali periodi, il lavoratore riceverà la retribuzione globale di fatto, inclusi eventuali compensi sostitutivi convenzionali per vitto e alloggio, a condizione che non usufruisca di tali benefici durante la sospensione.
Inoltre, l'articolo prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere una sospensione extra feriale senza alcuna maturazione retributiva per un massimo di 12 mesi, motivata da gravi e documentati motivi. La decisione di concedere tale periodo spetta al datore di lavoro, che può o meno concordare con la richiesta del dipendente.
Art.18 Sospensioni di lavoro extraferiali
1. Durante le sospensioni del lavoro extra feriali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempre ché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
2. Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extra feriale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.
Risposte a domande comuni
Durante le sospensioni del lavoro extra feriali per esigenze del datore di lavoro, il lavoratore riceve la retribuzione globale di fatto. Se il lavoratore usufruisce anche del vitto e dell’alloggio, gli verrà fornito un compenso sostitutivo convenzionale, a meno che non utilizzi tali corresponsioni durante il periodo di sospensione.
Un lavoratore domestico può richiedere una sospensione del lavoro extra feriale per gravi e documentati motivi. Questa sospensione può essere senza maturazione di alcun elemento retributivo e può durare per un massimo di 12 mesi.
In risposta alla richiesta di sospensione del lavoro da parte del lavoratore domestico, il datore di lavoro può decidere se convenire o meno con la richiesta. Questo significa che il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o rifiutare la sospensione del lavoro extra feriale proposta dal lavoratore.
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