Trasferte e Soggiorni Temporanei per Lavoratori Conviventi
Secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce che i lavoratori conviventi, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, possono essere tenuti a recarsi in trasferta o a seguire il datore di lavoro in soggiorni temporanei in altri comuni o in residenze secondarie, qualora richiesto.
Durante queste trasferte, ai lavoratori è garantito il diritto ai riposi settimanali. Viene inoltre specificato che le spese di viaggio sostenute direttamente dai lavoratori in occasione di tali trasferte saranno rimborsate. Oltre al rimborso spese, è prevista una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima giornaliera stabilita, per i giorni di trasferta o di soggiorno temporaneo, a meno che queste condizioni non siano già state concordate nella lettera di assunzione.
Queste disposizioni mirano a tutelare i diritti e il benessere dei lavoratori conviventi, assicurando un adeguato riconoscimento economico per le esigenze particolari legate alle trasferte lavorative.
Art.33 Trasferte
1. Il lavoratore convivente di cui all’art.14, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Risposte a domande comuni
Sì, i lavoratori conviventi possono essere tenuti a recarsi in trasferta o seguire il datore di lavoro in soggiorni temporanei in altri comuni o residenze secondarie, se richiesto.
Durante le trasferte, i lavoratori conviventi hanno diritto ai riposi settimanali e al rimborso delle spese di viaggio direttamente sostenute. Inoltre, ricevono una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima giornaliera per i giorni di trasferta, a meno che non sia diversamente specificato nella lettera di assunzione.
Se il trasferimento o la trasferta erano già previsti contrattualmente nella lettera di assunzione del lavoratore convivente, il lavoratore non avrà diritto alla diaria giornaliera aggiuntiva del 20% prevista per le trasferte non previste dal contratto originale. Tuttavia, avrà ancora diritto al rimborso delle spese di viaggio direttamente sostenute durante la trasferta.
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