Diritto all'accesso ai servizi igienici
Accesso ai servizi igienici
ll diritto all'accesso ai servizi igienici garantisce ai lavoratori domestici la possibilità di utilizzare strutture sanitarie adeguate durante le ore di lavoro, rispettando normative sulla privacy e sulla pulizia. È essenziale per la dignità e il comfort del lavoratore.
Esempio: Elena, tata, può utilizzare liberamente il bagno durante il suo turno di lavoro.
Risposte a domande comuni
Come lavoratore, hai il diritto di accedere a servizi igienici adeguati e puliti in ogni momento durante l'orario di lavoro. Questo è garantito dalle normative di salute e sicurezza sul lavoro che richiedono al datore di lavoro di fornire strutture igieniche sufficienti e in buone condizioni.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire servizi igienici adeguati, accessibili e puliti. Deve garantire che questi servizi siano mantenuti in condizioni igieniche appropriate e che siano facilmente accessibili per tutti i lavoratori durante l'orario di lavoro.
Sì, le normative stabiliscono che i servizi igienici devono essere sufficienti per il numero di lavoratori, separati per genere quando necessario, e dotati di adeguate forniture come carta igienica, sapone e asciugamani o asciugatori elettrici.
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Art.28 Tutela delle condizioni di lavoro
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli strumenti telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
3. L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.
4. E’ facoltà del datore di lavoro installare impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione.
5. L'esistenza o l'installazione di detti impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell'alloggio riservato allo stesso ai sensi dell'art. 36, comma 2, nonché nei servizi igienici.
6. Le immagini e le informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi, devono essere trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali. Dichiarazione congiunta Atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, siano esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del datore di lavoro o suoi familiari, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del 2019.
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