Dovere al'ambiente di lavoro sicuro
Ambiente di lavoro sicuro
È il dovere del datore di lavoro di assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia sicuro e privo di pericoli con l'obiettivo di prevenire incidenti e infortuni sul lavoro.
Esempio: Marco assicura che tutte le attrezzature siano in buone condizioni e sicure da usare.
Risposte a domande comuni
Devi assicurarti che tutte le aree in cui il lavoratore opera siano sicure, ben illuminate, pulite e prive di pericoli. Verifica regolarmente che le attrezzature e gli strumenti siano in buone condizioni e fornisci le necessarie istruzioni e attrezzature di sicurezza, come guanti, mascherine, o altro equipaggiamento protettivo adeguato.
I rischi comuni includono scivolamenti, cadute, ferite da attrezzi o prodotti chimici. Puoi mitigarli mantenendo pulite e asciutte le superfici, organizzando correttamente gli spazi per evitare ingombri, fornendo attrezzi in buono stato e conservando i prodotti chimici in modo sicuro. Inoltre, offri formazione adeguata sull'uso sicuro degli strumenti e sui comportamenti da adottare per evitare incidenti.
In caso di infortunio, devi fornire immediata assistenza medica al lavoratore e, se necessario, portarlo in ospedale. È anche importante segnalare l'incidente alle autorità competenti e alla compagnia assicurativa. Successivamente, indaga sull'incidente per capire come è successo e prendi le misure necessarie per prevenire incidenti simili in futuro.
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Art.28 Tutela delle condizioni di lavoro
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli strumenti telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
3. L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.
4. E’ facoltà del datore di lavoro installare impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione.
5. L'esistenza o l'installazione di detti impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell'alloggio riservato allo stesso ai sensi dell'art. 36, comma 2, nonché nei servizi igienici.
6. Le immagini e le informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi, devono essere trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali. Dichiarazione congiunta Atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, siano esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del datore di lavoro o suoi familiari, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del 2019.
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