Dovere all'assicurazione

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Assicurazione

Il datore di lavoro deve fornire un'assicurazione adeguata per coprire eventuali incidenti sul lavoro.È importante per la protezione del lavoratore.

Esempio: Laura ha un'assicurazione che copre infortuni sul lavoro per la colf.

FAQ

Risposte a domande comuni

Sono obbligato a fornire un'assicurazione per il lavoratore domestico?
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Sì, come datore di lavoro sei tenuto per legge a fornire un'assicurazione per il lavoratore domestico. Questa copertura assicurativa deve includere la responsabilità civile verso terzi (RCO), che protegge il lavoratore in caso di danni a terzi durante l'attività lavorativa.

Quali sono le principali coperture dell'assicurazione che devo fornire?
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Le coperture principali includono l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi (RCO). L'assicurazione contro gli infortuni copre le spese mediche e l'indennizzo giornaliero in caso di infortunio sul lavoro del dipendente domestico. La RCO copre invece i danni causati dal lavoratore a terzi durante lo svolgimento delle sue mansioni.

Cosa succede se non fornisco un'assicurazione adeguata al mio lavoratore domestico?
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Non fornire un'assicurazione adeguata può comportare sanzioni legali e responsabilità finanziarie significative in caso di incidenti sul lavoro. È importante ottemperare agli obblighi legali e proteggere la sicurezza e il benessere del lavoratore domestico attraverso una copertura assicurativa appropriata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Articoli CCNL correlati

Art.50 Cas.Sa.Colf

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1. Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA, e per l’altro 50% da FilcamsCGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf.

2. La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.

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Art.29 Infortunio sul lavoro e malattia professionale

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1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:

a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.

3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:

- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.

5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica Sicurezza nei casi di legge.

6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.

7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.

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