Dirito al riposo giornaliero
Il diritto al riposo giornaliero garantisce ai lavoratori domestici il diritto di avere periodi di riposo adeguati durante la giornata lavorativa. È essenziale per mantenere l'energia e la produttività.
Esempio: Anna, domestica, ha diritto a brevi pause durante la giornata per riposarsi.

Risposte a domande comuni
Il diritto al riposo giornaliero è il diritto di ogni lavoratore di avere un periodo minimo di riposo ininterrotto durante ogni periodo di 24 ore. Questo diritto è regolato dal Decreto Legislativo 66/2003 in Italia.
La legge italiana prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive entro un periodo di 24 ore.
Sì, possono esserci eccezioni alla durata del riposo giornaliero in caso di particolari esigenze aziendali o lavorative, come nei settori della sanità, dei trasporti e del turismo. Tuttavia, queste eccezioni devono essere compensate con periodi equivalenti di riposo compensativo.
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Art.13 Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
3. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
4. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
5. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
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