Dovere al supporto in caso di malattia

Diritto
Dovere
Lavoratore
Famiglia

Supporto in caso di malattia

Il datore di lavoro deve fornire supporto adeguato in caso di malattia del lavoratore domestico, incluso il rispetto dei diritti di malattia e la gestione delle assenze. È un dovere essenziale per la salute e il benessere del lavoratore.

Esempio: Anna permette alla colf di prendersi giorni di malattia retribuiti quando non sta bene.

FAQ

Risposte a domande comuni

Cosa devo fare se il mio lavoratore domestico si ammala?
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Se il tuo lavoratore domestico si ammala, mostra comprensione e sostegno. Consentigli di prendersi il tempo necessario per riprendersi, fornendo giorni di malattia retribuiti come previsto dalle normative locali o dal contratto di lavoro. Assicurati di comunicare chiaramente i dettagli relativi alle assenze per malattia e di rispettare la privacy del lavoratore.

Sono obbligato a pagare il lavoratore domestico durante il periodo di malattia?
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Sì, in genere sei tenuto a pagare il lavoratore domestico durante il periodo di malattia, soprattutto se è stabilito nel contratto di lavoro o previsto dalla legislazione vigente. È una prassi standard e garantisce al lavoratore la sicurezza finanziaria durante i periodi di malattia.

Come posso gestire il lavoro domestico durante l'assenza per malattia del dipendente?
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Durante l'assenza per malattia del lavoratore domestico, cerca di organizzare il lavoro in modo che le mansioni più urgenti siano gestite da te o da altri membri della famiglia, se possibile. Comunica con il lavoratore per pianificare il ritorno al lavoro in modo appropriato e sostenilo nel recupero completo prima di riprendere pienamente le sue mansioni.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

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Art.27 Malattia

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1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.

2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.

3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.

4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.

6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.

7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura:

- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.

9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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