Costituzione e Compiti della Commissione Paritetica Nazionale nel Lavoro Domestico
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce la formazione di una Commissione Paritetica Nazionale presso l'Ente bilaterale. La commissione è composta da rappresentanti paritetici delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro che hanno firmato il contratto.
Oltre alle responsabilità previste dall'articolo 44, i compiti della Commissione includono fornire pareri sull'applicazione del contratto, proporre modifiche, esaminare richieste per l'identificazione di nuove figure professionali e gestire i tentativi di conciliazione tra le parti in caso di controversie.
La Commissione Nazionale può essere convocata in qualsiasi momento per esigenze specifiche o su richiesta motivata di una delle parti, e si impegna a riunirsi almeno due volte all'anno, sincronizzando le proprie sessioni con quelle della Commissione dell'articolo 45. Questo meccanismo garantisce un dialogo continuo e una gestione efficace delle questioni legate al lavoro domestico.
Art.46 Commissione paritetica nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 48 è costituita una Commissione Paritetica Nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti si impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 45.
Risposte a domande comuni
La Commissione Paritetica Nazionale può essere convocata ogni volta che se ne ravvisa la necessità o su richiesta scritta e motivata di una delle parti stipulanti il contratto. Inoltre, le parti si impegnano a riunire la Commissione almeno due volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione prevista all'articolo 45 del CCNL.
I compiti della Commissione Paritetica Nazionale includono: esprimere pareri e proporre iniziative per l'applicazione del contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; esaminare le istanze per l'identificazione di nuove figure professionali; e gestire i tentativi di conciliazione per le controversie insorte tra le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da un uguale numero di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, tutti stipulanti del presente contratto.
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