Diritto alla Protezione: Congedo per Lavoratrici vittime di Violenza di Genere nel CCNL
L'articolo in questione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) stabilisce i diritti delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. In base alla legislazione vigente, queste lavoratrici hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un massimo di tre mesi, previa certificazione da parte dei servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.
È richiesto un preavviso di sette giorni al datore di lavoro, insieme alla certificazione di inserimento nei percorsi di protezione. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, coperta da contribuzione figurativa, erogata dall'INPS. Il periodo di congedo è considerato ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione dei benefici come le ferie e la tredicesima mensilità.
La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco di tre anni, con la possibilità di scegliere la modalità di fruizione in mancanza di accordo con il datore di lavoro. Questo articolo sottolinea l'importanza della tutela delle lavoratrici vittime di violenza di genere, garantendo loro un sostegno adeguato nel contesto lavorativo.
Art.21 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Risposte a domande comuni
Le lavoratrici vittime di violenza di genere, debitamente certificate dai servizi sociali del Comune di residenza, centri antiviolenza o case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi per motivi connessi ai percorsi di protezione.
La lavoratrice deve preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, specificando l'inizio e la fine del periodo di congedo. È inoltre tenuta a fornire la certificazione che attesti il suo inserimento nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Questa indennità viene corrisposta direttamente dall'INPS, a seguito di una domanda presentata dall'avente diritto. Inoltre, il congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio, nonché per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
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