Regolamentazione dell'Assunzione di Minori nel lavoro domestico
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delinea chiaramente le norme relative all'assunzione dei minori.
L'assunzione di individui al di sotto dei 16 anni è vietata, mentre è permessa per gli adolescenti che hanno completato l'obbligo scolastico, in conformità con le disposizioni legislative vigenti, a condizione che il lavoro sia compatibile con la tutela della loro salute e non interferisca con l'obbligo scolastico.
Inoltre, il lavoro notturno per i minori è proibito, salvo in casi eccezionali di forza maggiore. Importante è il richiamo alle disposizioni legislative che richiedono il consenso scritto dei genitori per l'assunzione di minorenni, assicurando che il datore di lavoro si impegni a tutelare lo sviluppo fisico, morale e professionale del minore. Queste regolamentazioni riflettono l'impegno a proteggere i diritti e il benessere dei lavoratori più giovani nel contesto lavorativo.
Art.26 Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa l’assunzione dei minori di anni 16.
2. E’ ammessa l’assunzione di adolescenti che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
3. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Risposte a domande comuni
No, secondo il CCNL domestico non è consentita l'assunzione di minori di 16 anni. Questo limite di età è stabilito per proteggere i minori da lavori che potrebbero interferire con la loro educazione o essere dannosi per il loro sviluppo fisico e mentale.
Gli adolescenti possono essere assunti nel settore domestico solo se hanno completato l'obbligo scolastico, come previsto dalla legge del 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modifiche, e se il lavoro è compatibile con le loro esigenze di tutela della salute senza violare l'obbligo scolastico. Questo assicura che il lavoro non interferisca con la loro formazione scolastica o benessere.
Per l'assunzione di lavoratori minorenni nel contesto domestico, il datore di lavoro deve ottenere una dichiarazione scritta di consenso dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, convalidata dal Sindaco del comune di residenza del lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad adottare una particolare cura nei confronti del minore, promuovendo il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale, in linea con quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339.
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