Normative sul Riposo e la Retribuzione durante le Festività nel CCNL del Lavoro Domestico
L'articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativo al lavoro domestico stabilisce le disposizioni in merito al riposo e alla retribuzione durante le festività. Le giornate festive riconosciute dalla legislazione vigente sono elencate, e il lavoratore gode di completo riposo in tali occasioni, con la garanzia di percepire la normale retribuzione.
La normativa dettaglia anche il trattamento delle festività nel contesto di un rapporto ad ore, specificando la retribuzione oraria e le modalità di pagamento. In caso di prestazione lavorativa durante le festività, è prevista una maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto. Il documento affronta inoltre situazioni specifiche, come le festività infrasettimanali coincidenti con la domenica, offrendo alternative per il recupero del riposo o il pagamento corrispondente. Infine, vengono considerate le giornate che hanno perso lo status di festività civili, con un riconoscimento alternativo per il lavoratore.
Art.16 Festività nazionali ed infrasettimanali
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
- 1° gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1° maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1° novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Risposte a domande comuni
Le giornate considerate festive includono il 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e il giorno del Santo Patrono. In queste giornate deve essere osservato il completo riposo, con l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la normale retribuzione.
Se un lavoratore presta servizio in una delle giornate festive, oltre alla normale retribuzione giornaliera, deve essere pagato un extra con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60% per le ore lavorate durante la festività.
Se una festività infrasettimanale cade di domenica, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in un'altra giornata. In alternativa, può ricevere il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile per compensare il riposo non goduto.
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